Le società tra professionisti (STP) e le società tra avvocati (STA) che costituiscono una Società Semplice possono determinare le quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti anche dopo la chiusura dell’esercizio, fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Questo punto viene chiarito dall’Agenzia delle Entrate secondo il principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026.
La novità estende alle STP e alle STA una specifica deroga per le associazioni professionali. La ripartizione a consuntivo tiene conto delle prestazioni effettivamente svolte da ciascun socio professionista, mentre restano fuori da questa deroga i soci non professionisti o altri soggetti finanziatori.
Predeterminare le quote, ricorda l’Agenzia delle Entrate, serve a limitare che i soci possano decidere a posteriori come distribuire il reddito dell’anno concluso, scegliendo di attribuirne una parte più grande al soggetto fiscalmente meno gravato. Ma nel caso delle società tra professionisti, la ripartizione del reddito a posteriori è più realistica in base all’effettiva prestazione svolta.

