Parlando di liquidazione societaria, l’Agenzia delle Entrate era intervenuta alla fine del 2025 sulla questione della detraibilità dell’IVA. Secondo la risposta ad interpello n. 251/2025, questa tassa è detraibile sulle spese legali o di recupero crediti se i costi sono strumentali all’attività di liquidazione, e non collegati a operazioni esenti IVA pregresse.
La Cassazione ha recentemente chiarito con l’ordinanza n. 171/2026 che la liquidazione societaria non determina in modo automatico l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti. Occorre verificare, caso per caso, se le spese sostenute siano inerenti all’attività liquidatoria. La detrazione può essere esclusa quando i costi risultano invece direttamente collegati a precedenti operazioni esenti IVA.
La detrazione può quindi essere negata solo se manca il collegamento tra la spesa e l’attività economica o liquidatoria, cioè se l’acquisto non è realmente funzionale alla chiusura dell’Impresa. Essere in liquidazione quindi non significa perdere automaticamente il diritto a recuperare l’IVA.

