In caso di truffa informatica ai danni di una Società, la responsabilità non è del DPO (Data Protection Officer), secondo la sentenza n. 3034/2026. Il caso vede al centro una questione legata alla cybersecurity, materia oggi sempre più importante per le Imprese.
Il Tribunale di Firenze infatti è intervenuto slegando il DPO della responsabilità sull’inadempimento degli obblighi collegati alla protezione dei dati. Il professionista infatti avrebbe il ruolo di consulente, non esecutivo.
Questa sentenza apre uno scenario importante che mette al primo posto la responsabilità dell’Imprenditore, nella mancata adozione di misure consone alla tutela della struttura informatica aziendale.

