Un consenso generico alla comunicazione dei dati ai “partner commerciali”, tramite spunta online, non sarebbe sufficiente per autorizzare le attività di marketing. Questo è il parere emerso in una recente causa in cui è intervenuto l’avvocato generale della Corte di Giustizia UE.
Questo significa che nella pratica, l’utente deve essere realmente informato sull’identità del titolare del trattamento dei suoi dati personali, anche se si tratta di un partner commerciale, ovvero un soggetto terzo. L’azienda che porta avanti una campagna di marketing deve essere identificabile dagli utenti già al momento della raccolta dei dati, prima del contatto pubblicitario.
La causa non è ancora arrivata al termine, ma potrebbe portare una svolta, chiarendo che le aziende sono tenute a verificare il consenso effettivamente indicato dagli utenti, ma anche a segnalare per chi, per quale finalità e per quale trattamento, il consenso viene dato.

