L’Antitrust deve consultare il Garante della Privacy prima di infliggere una sanzione per una pratica commerciale scorretta, se coinvolge un trattamento illecito di dati personali. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 21030 del 21 giugno 2026, che rafforza il coordinamento tra le due Autorità.
Questo si applica, ad esempio, sui procedimenti in cui la condotta contestata riguarda un’informativa sul trattamento dei dati personali definita come lacunosa o scorretta. In questi casi, il parere del Garante della Privacy non può essere ignorato dall’Antitrust. L’Ordinanza evidenzia il principio di collaborazione tra le Autorità:
“Le autorità nazionali garanti della concorrenza e le autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, pur esercitando compiti e perseguendo obiettivi distinti, devono cooperare tra loro, in forza del principio di leale collaborazione, qualora l’intervento regolatore dell’autorità antitrust presenti profili di interferenza con la tutela dei dati personali.”

