Con l’Ordinanza n. 16358 del 26 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che il termine concesso ad un’impresa per presentare la proposta e il piano di concordato preventivo con riserva non può essere prorogato quando è già avviata una domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Secondo la sentenza, il concordato con riserva non può essere utilizzato come strumento per ritardare l’avvio della procedura di liquidazione o per ostacolare le iniziative dei creditori e del Pubblico Ministero. Il termine previsto dall’art. 44 del Codice della crisi d’impresa non si può quindi spostare.
L’ordinanza specifica anche che il ricorso al concordato deve essere motivato da una reale prospettiva di risanamento di fronte alla crisi. La decisione presa in questa sentenza è un chiarimento sull’applicazione del Codice della crisi d’impresa. La Corte inoltre ricorda la piena responsabilità del legale rappresentante.
Leggi qui l’Ordinanza n. 16358 del 26 maggio 2026 della Corte di Cassazione.

