La violazione della privacy non dà diritto automaticamente a un risarcimento. Per ottenerlo, chi subisce il trattamento illecito dei propri dati deve dimostrare che la violazione ha prodotto un danno reale e non solo teorico.
La Cassazione con la Sentenza n. 805/2026 del 03-06-2026 ha ribadito questo principio: occorre verificare se la violazione del GDPR abbia avuto conseguenze effettive sulla persona, come un concreto pregiudizio in relazione all’uso dei dati.
Inoltre il titolare del trattamento dei dati personali deve risarcire il danno, risarcimento da cui può essere esonerato solo se dimostra che l’evento che ha provocato il danno non è a lui riconducibile. Il fatto di intervenire successivamente a rimuovere il dato esposto in modo illecito non esonera dalla responsabilità.

